RECANATI - L’articolo 4 del Codice della Strada obbliga i comuni, alla delimitazione del “centro abitato” tramite delibera della giunta. Di conseguenza le strade o i tronchi di strada all’interno del centro abitato sono classificate come urbane, mentre quelle all’esterno della delimitazione del centro abitato sono extraurbane e si regolamenta la circolazione stradale a seconda che essa si svolga fuori o dentro il centro abitato (soprattutto per i limiti di velocità e per le fasce di rispetto).legrazie 4

I centri abitati si differenziano dai nuclei abitati che non possiedono una forma di vita sociale autonoma ma dipendono dai primi, e dai quartieri, che sono contigui ad altri luoghi di raccolta ed insieme a questi sono parte del centro abitato stesso. Un centro abitato dà il suo nome ad una frazione geografica, costituita dal territorio che comprende il bacino di utenza dei servizi che offre, formato, oltre che dagli abitanti dello stesso, anche degli abitanti di eventuali nuclei abitati e case sparse che vi gravitano.
Inoltre nelle diverse leggi che interessano l’urbanistica, non si riesce ad avere una definizione univoca di “centro abitato” e generalmente si interpreta il centro abitato come quell’area che comprende, oltre ai lotti edificati, anche le aree urbanizzate e/o le aree in processo di edificazione, indicate dallo strumento urbanistico vigente, pertanto si discosta alquanto dalla perimetrazione dettata dal Nuovo Codice della Strada.

Il ministero dei Lavori Pubblici ha emanato al riguardo una circolare per risolvere i numerosi contenziosi sorti tra ANAS, regioni, province e amministrazioni comunali riguardo ai trasferimenti delle strade ai sensi dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, cercando di dare l’esatta interpretazione della definizione di centro abitato (riportata all’art. 3 dello stesso codice), specificando e ribadendo che la “delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici”.

Nella stessa circolare si insiste sulla caratteristica di “raggruppamento continuo” dei fabbricati, cioè gli edifici devono essere in relazione tra di loro e non costituire “episodi edilizi isolati”. Quindi, tra un edificio e l’altro, vi possono essere solo “strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico, con esclusione quindi dei terreni agricoli, aree fabbricabili.

L’amministrazione comunale ha rilevato che negli ultimi anni si è avuta una incidentalità in aumento nell’area circoscritta in prossimità dell’intersezione tra la SP77 con La zona “le Grazie”, e che gli abitanti dell’area in trattazione hanno chiesto in più occasioni di attuare particolari forme di controllo o strategie atte a diminuire la velocità nel tratto di strada della provinciale 77 in ingresso con il centro abitato recanatese.

Quindi si è ritenuto di dover procedere all’estensione del centro abitato principale, denominato Recanati così di accludere il tratto di strada della SP77 dal km 108 + 900, dove iniziano ad essere presenti abitazioni che hanno accessi diretti sulla stessa, così da procedere alla diminuzione del limite di velocità a 50 km/h, così come previsto dall’art. 142 comma 1° del Codice della Strada identificando l’ampliamento del Centro Abitato comprendendo le Strade Provinciali 82 Montefano / Recanati al Km 8 comprendendo tutta la strada e la scarpata perimetrale; 77 della Val di Chienti al km 108 + 900 mt comprendendo tutta la strada e la scarpata perimetrale.