PORTO RECANATI – Ieri sera, durante i lavori del consiglio comunale del Burchio, ha preso corpo la voce, poi confermata, che la Khai, la ditta (fabbricazione di parti in plastica per calzature) che voleva avviare la sua attività a S. Maria in Potenza e che si era vista negare il permesso dall’amministrazione comunale, aveva ottenuto la sospensiva.Tribunale-tar

Nel corso della serata però lo scenario è ulteriormente cambiato, ed in peggiorativo per il comune.

Contattati alcuni legali si è appreso infatti che Il TAR non ha dato la sospensiva ma ha deciso invece proprio nel merito. Questo significa che i giudici amministrativi non hanno seguito la strada della sospensiva ma direttamente quella del giudizio dopo dibattimento.

Quindi il procedimento ha avuto un passaggio molto più avanzato al punto che il TAR ha accolto il ricorso. Il comune ora sarà chiamato ad ottemperare a quanto disatteso e con ogni probabilità la Khai farà rivalsa sull’amministrazione comunale per i danni subiti.

Ecco il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2014, proposto da:

Khai Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Cristina Mattiacci, Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

contro

Comune di Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso Avv. Roberto Tiberi in Ancona, corso Garibaldi, 124; Comune di Porto Recanati Responsabile Settore Urbanistica - Suap, Provincia di Macerata; 

nei confronti di

Asur Marche - Area Vasta 3 Dip. Prevenzione U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, Arpam Dipartimento Provinciale di Macerata; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta Municipale del Comune di Porto Recanati n.94 del 26/06/2014, recante ad oggetto : " Attività produttiva insalubre in Zona Industriale Santa Maria in Potenza: Provvedimenti." pubblicata sull'Albo pretorio online del Comune di Porto Recanati in data 22/07/2014 e mai comunicata alla ricorrente;

della proposta di deliberazione n.106 del 26/06/2014 del Responsabile del Settore Urbanistica - Demanio . SUAP del Comune di Porto Recanati;

delòl'art.4 delle NTA del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Porto Recanati approvato con delibera C.C. n.17 del 27 marzo 2009 recante ad oggetto: "Piano insediamenti produttivi località Santa Maria in Potenza: variante finale e modifica scheda progetto due. Approvazione definitiva."

di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, ivi incluso il parere del Servizio Urbanistica prot. n.24495 del 12.11.2013 e la nota prot. 25766 del 26/11/2014 del SUAP del Comune di Porto Recanati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Recanati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini del proseguimento del procedimento per il rilascio dell’AUA presso la Provincia di Macerata, dato che la disponibilità dei dati relativi alle emissioni appare propedeutica ad ogni decisione del Comune in materia. Di conseguenza il Comune dovrà trasmettere l’istanza alla Provincia per le relative determinazioni, che dovranno essere assunte nei termini di cui al DPR 59/2013.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 18.6.2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)