PORTO RECANATI - I consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Porto Recanati Città Mia” Giovanni Giri e Giancarla Grilli intervengono sulla questione dell’applicazione del “Decreto Trasparenza” con una mozione presentata per la discussione in consiglio comunale.traspare
“Premesso che –scrivono i due esponenti di Città Mia- tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione, vi è la Trasparenza ed il miglioramento del rapporto tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale, come indicato tout court dallo Statuto Comunale; - Il D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, c.d. “Decreto Trasparenza”, fonda i suoi principi generali nella tutela e garanzia della trasparenza amministrativa, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; - Il “programma triennale della trasparenza e dell'integrità” per il triennio 2016/2018, emanato con delibera n. 17 del 28/01/2016, pubblicato nell'Albo Pretorio di codesto Comune in data 29 gennaio 2016 e sottoscritto dal Segretario Comunale Dott. Massi, impegna gli organi amministrativi sia elettivi che non, al rispetto ed al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed integrità imposti dal D. Lgs. 33/2013; considerato che - Gli artt. 14 e 22 del suddetto Decreto Legislativo, al fine di garantire l’esercizio concreto dell’accesso civico negli specifici ambiti previsti da tali disposizioni normative, stabiliscono obblighi e tipologia di documenti da pubblicare da parte dei consiglieri comunali e dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale; - I documenti da pubblicare secondo il dettato normativo testé richiamato sono i seguenti:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7;

- Ai sensi del comma 2 art. 14 D. Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato; - Il limite all'applicazione esecutiva di tale Decreto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, così come indicato dal novellato art. 1 della Legge 441/82, si può ritenere abolito dalla estensione normativa dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, nell'evidenza di una poco chiara opera di coordinamento attuata dal legislatore.
Va tuttavia rilevato che comunque nell'ipotesi più favorevole all'esclusione dell'obbligo di pubblicazione per i comuni al di sotto di 15.000 abitanti, non sussista comunque il divieto alla pubblicazione e in virtù dei principi generali della P.A. già evidenziati in premessa, si ritiene doveroso il pieno rispetto del D. Lgs. 33/213; rilevato che la precedente amministrazione del Sindaco Montali, opportunamente emanò Decreto n. 27 del 11.09.2014, con il quale previa nomina del responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, impegnava i consiglieri ed assessori tutti, alla pubblicazione dei documenti indicati dall'art. 14 del medesimo Decreto; - analogamente la giunta presieduta dal Sindaco Ubaldi, oggi vicesindaco, ottemperando allo stesso dettato normativo di cui al D. Lgs. 33/2013, impegnava i consiglieri comunali alla pubblicazione dei rispettivi Curricula e delle Dichiarazioni dei redditi, così come verificabile dall'Albo Pretorio del Comune che riporta tale pubblicazione in data 30 gennaio 2014; - i programmi elettorali di tutti i gruppi politici oggi presenti in Consiglio Comunale, hanno fatto espresso riferimento alla tutela ed al pieno rispetto della Trasparenza Amministrativa e che quindi si è più che certi che coerentemente con i loro progetti politici avvaloreranno la presente mozione; ritenuto che per tutto quanto sinora argomentato e dedotto, risulti necessario ed urgente che il Consiglio Comunale coinvolga l'Amministrazione Comunale, affinché provveda ad emanare un atto di governo d'indirizzo specifico; impegnano l’amministrazione comunale affinché dia agli organi burocratici, e per essi in primo luogo al Segretario Comunale, le opportune direttive per la pronta attuazione delle disposizioni in materia di Trasparenza Amministrativa e di attuazione degli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dal “Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità” approvato da codesto Comune per il triennio 2016/2018; impegnandola a riferire al Consiglio stesso quanto prima sui risultati dell’azione intrapresa.”