PORTO RECANATI – Nel corso del consiglio comunale il sindaco Mozzicafreddo ha annunciato l’emissione di una ordinanza per prevenire e contrastare gravi pericoli e disagi cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via. Entro il 31 ottobre 2017 saranno valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza.prost3

“Nel territorio comunale la prostituzione su strada –scrive il sindaco nell’ordinanza- per la diffusione del fenomeno in alcune aree, in particolar modo nel periodo estivo, pregiudica oggettivamente e sensibilmente le condizioni di vita dei cittadini, costituendo per essi fonte di grave turbativa ed insicurezza, come testimoniato dalla pluralità di segnalazioni, denunce e iniziati ve tese a evidenziare la insostenibilità della convivenza col fenomeno. Che la occupazione forzosa della strada, dei marciapiedi e delle aree verdi pubbliche da parte delle prostitute comporta, per i residenti prossimi a tali aree, la grave compressione della libertà di movimento e della legittima aspettativa di quieto vivere a causa di comportamenti o situazioni quali: offerte ai passanti di prestazioni sessuali; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse. Che i rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d’auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro aree destinate a fruizione anche infantile oltre che a giardini di abitazioni private.

“L’attività in argomento –prosegue l’enunciato- e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l’incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 c.p. adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art. 628 c.p.; violenza sessuale art. 609bis c.p.; rissa art. 588 c.p.; violenza privata art. 610 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i., invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; danneggiamento art. 635 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p., ecc.). Il fenomeno, nelle forme già osservate in periodi precedenti, con elevata probabilità genererebbe, ancora più che negli altri periodi dell’anno, in seno alla cittadinanza disagio ed allarme nonché la propensione ad organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio, con il rischio concreto di dare luogo a episodi di grave conflittualità”.17nigeriane

“Rilevato –scrive sempre il primo cittadino- che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica, particolare intensità in Viale della Repubblica, Viale Europa, Via delle Nazioni, Via Salvo D’Acquisto e via dell’Industria nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade e quindi nella Pineta Volpini ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate. Ravvisata quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell’interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell’attività turistica”.

Considerato che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, secondo quanto previsto dall’art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” e vista la recente integrazione legislativa intervenuta con introduzione del comma 4-bis all’art.54 del citato D.Lgs.267/2000, in base al quale “ I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”.

prost4Tenuto conto dell’art.2 del decreto ministeriale 5 agosto 2008, il quale prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett.e) “comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi” il sindaco ha ordinato che
a decorrere dal 1 agosto 2017 e fino al 31 Ottobre 2017, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, nelle aree di seguito specificate:

Viale Europa, Viale della Repubblica, Via delle Nazioni, Via Salvo D’Acquisto e via dell’Industria nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade e quindi nella Pineta Volpini;

Nelle intersezioni tra le suddette vie e nella rotatoria dell’Hotel House;

nelle aree adiacenti alle suddette strade;prostituta di colore

è fatto divieto a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo palese ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.

La violazione si concretizza con lo stazionamento e /o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi , e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento; alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

Le violazioni previste al punto 3 comportano l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V con sanzione amministrativa pecuniaria da n minimo di € 41,00 ad un massimo di € 168,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo come previsto dall’art. 202, comma 1 del Nuovo Codice della Strada di € 41,00 (Pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica €28,70).

Come previsto dall’art. 195, comma 2 bis del Nuovo codice della strada la violazione accertata nell’orario 22,00-07,00 è aumentata di 1/3 e comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 54,67 (pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica € 38,27).

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazione previste ai sopra riportati punti 1 e 2, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniari a da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Delibera di Giunta Comunale n. 157, del 21 Luglio 2017, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati punti 1 e 2, è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 400,00;