Di Luca Castagnari, consigliere comunale

A chiarimento dei tanti dubbi creati con il comunicato della "Lega Nord Recanati" con il quale viene istituito un comitato per il rimborso dei canoni di depurazione e fognatura, invio il testo della Legge n. 13 del 27/02/2009 e qui di seguito vado a riportare un articolo di Adiconsum sull'argomento, sperando che si possa fare luce sulla buia burocrazia italiana, senza vane promesse di rimborsi da capogiro ed inutili allarmismi.

da ADICONSUM news- n. 19: “CANONE DI DEPURAZIONE: AZZERATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. UN ARTICOLO INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL

DL. 208/2008 RIPRISTINA L’OBBLIGO DI PAGARE ANCHE QUANDO I DEPURATORI NON CI SONO O NON FUNZIONANO.

Nella sentenza n. 335/2008 del 10 ottobre 2008 la Corte costituzionale aveva parlato chiaro, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme secondo cui la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche in caso di assenza o temporanea inattività di depuratori. Il legislatore, però, è corso ai ripari inserendo un articolo ad hoc (art. 8-sexies) nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del dl. 30 dicembre 2008, n. 208 recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ ambiente” .

E in forse ora sono anche importi e tempi dei rimborsi dovuti dai gestori agli utenti per il periodo pregresso.

Se infatti la sentenza 335/2008 imponeva implicitamente la restituzione agli utenti non serviti dal depuratore della quota indebitamente pagata, l’art. 8-sexies prevede invece che la tariffa di depurazione sia dovuta anche “nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’ avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione”, e che, in attuazione della citata sentenza, i gestori possano provvedere ai rimborsi “anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009”; qualora però il gestore si adoperi nel frattempo per attivare il servizio di depurazione, “dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate”.

In sintesi, laddove i gestori abbiano già avviato le opere di realizzazione o anche la sola progettazione degli impianti – cosa che i Piani di Ambito nella loro quasi totalità hanno previsto – il canone andrà pagato, e il rimborso, se dovuto, sarà comunque ratealizzato e parziale.

Legge 27/02/2009, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
(GU n. 49 del 28-2-2009 )
legge
Materia: acqua / disciplina

LEGGE 27 febbraio 2009 , n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

testo in vigore dal: 1-3-2009

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 27 febbraio 2009

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».

Avvertenza:

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

…………………………

Art. 8-sexies

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attivita' di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorita' d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicita', ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese gia' sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.