RECANATI . Nel giugno scorso, l’attività di vigilanza lungo il fiume Musone da parte dei CC Forestali avevano segnalato al comune una serie di abusi edilizi.

Nello specifico si segnalava l’illecita esecuzione in corso d’opera di un manufatto con struttura a vista in legno parzialmente tamponato su 3 lati, costituito da un grande ambiente e un piccolo locale presumibilmente (viste le predisposizioni degli impianti) destinato a bagno.

Lo stesso presenta un tetto inclinato ad una falda, ha dimensioni in pianta di circa 44 mq (lato lungo pari a 9,25 m, e lati corti di 4,66 e 4,76 m), altezza massima 2,94 m circa e altezza minima 2,40 m circa; una soletta in calcestruzzo rinforzata con rete elettrosaldata, ubicata di fronte e lateralmente al costruendo fabbricato, appoggiata su solettone di calcestruzzo di dimensioni pari a 117 mq. circa. 20181017 115511 1

Oltre alla pavimentazione sono stati rinvenuti dei pozzetti relativi agli impianti in corso di costruzione tra cui l’impianto di scarico delle acque provenienti dal piccolo
locale presumibilmente destinato a bagno.

Nello stesso rapporto veniva indicato come l’area esterna risultava in parte già impermeabilizzata con una pavimentazione di recente costruzione in calcestruzzo stampato di superficie pari a circa 408 mq, in parte nel comune di Recanati, in parte su una particella ricadente nel Comune di Castelfidardo.

L’indagine dei CC Forestali ha stabilito che le opere sono state eseguite da C. G., che si è dichiarata, oltre che responsabile dell’abuso, affittuaria dell’area di proprietà diversa, con quest’ultima all’oscuro delle azioni intraprese dalla responsabile degli abusi.

E’ stato inoltre accertato che, a seguito di un approfondito esame della pratica, le opere di cui trattasi sono da considerarsi abusive in quanto non risultano agli atti del comune pratiche edilizie per l’esecuzione delle stesse, né autorizzazioni rilasciate.

Inoltre l’area è destinata urbanisticamente a “zona agricola di salvaguardia paesistico ambientale”.

Dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione in atto (manufatto con tetto ad una falda, pavimentazione esterna e piccola piscina) veniva richiesto a C. G. il nominativo della ditta costruttrice e dell’eventuale direttore dei lavori o tecnico abilitato per le opere oggetto di ordinanza di sospensione dei lavori.

Ma non sono pervenute note di riscontro, né memorie difensive, da parte di C. G., a seguito del procedimento aperto per l’emissione dell’ordinanza di demolizione.

Tantomeno C. G. ottemperava all’intimazione della proprietà a procedere alla rimozione delle opere abusive, dichiarandosi estranea agli interventi operati nell’area di sua proprietà da parte della conduttrice, senza alcuna autorizzazione.

Il comune di Recanati però, ammettendo la completa estraneità e ignoranza nel momento della realizzazione dell’abuso, specifica che rimane altresì in capo alla proprietà la sussistenza dei doveri per la cessazione dello stesso.

Per cui emessa ordinanza di demolizione a carico sia di C. G. (affittuaria) che della proprietà dell’area.

L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire comporterà pesanti sanzioni, azioni giudiziarie e l’acquisizione dell’area al patrimonio pubblico del comune.