Con ricorso al TAR Marche la Ditta C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. con sede in Recanati ha agito in via giudiziale contro il Comune di Recanati, in proprio e quale mandataria della Associazione Temporanea fra Imprese costituenda con le mandanti Cofathec Servizi s.p.a. con sede in Roma e Elyo Italia s.r.l. con sede in Sesto S. Giovanni, per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti relativi all'appalto per il servizio di gestione calore con fornitura di combustibile, conduzione, manutenzione, reperibilità e pronto intervento degli impianti termici, idrosanitari e di condizionamento degli edifici di competenza del Comune.

Nella fattispecie la CPM, una delle ditte che ha partecipato alla gara d’appalto durante l'amministrazione Corvatta, dirigente responsabile l'arch. Sensini, e che già in precedenza era la gestrice, ha ricorso contro la determinazione dirigenziale n. 765 del 30.10.2008 e atto dirigenziale in data 30.10.2008, portanti rispettivamente aggiudicazione definitiva del servizio gestione calore al Consorzio Cooperative Costruzioni e comunicazione di essa, nonché contro il provvedimento e atto dirigenziale, portanti rispettivamente esclusione dell'offerta proposta dalla ATI costituenda di cui sopra e comunicazione di essa, e contro ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresi i pareri, le relazioni, i verbali di gara, i provvedimenti assunti, il contratto stipulato, e fra essi in particolare i seguenti: 3.1) la relazione sulle giustificazioni prodotte dalla ATI CPM datata 10.10.2008; 3.2) determinazione dirigenziale n. 909 del 13.12.2008 di conferimento dell'efficacia e atto dirigenziale in data 14.12.2008 prot. rif. 39341, portanti rispettivamente conferimento dell'efficacia alla aggiudicazione definitiva con autorizzazione alla stipula del relativo contratto e relativa comunicazione. Nonché per la condanna alla reintegrazione in forma specifica e al risarcimento del danno per equivalente.

Il Tar ha dato ragione alla CPM con questa motivazione: ”il ricorso deve quindi essere accolto, limitatamente all'annullamento del Decreto del Dirigente dell'Area Tecnica Programmazione e Gestione Territorio n. 765 del 30.10.2008, dove è sancita l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione definitiva alla controinteressata CCC ed agli atti successivi, tra cui il provvedimento del Responsabile del Servizio n. 909 del 13.12.2008 (poi sostituito da analogo atto n. 964 del 23.12.2008) di "conferma dell'aggiudicazione". L'annullamento non si estende al contratto eventualmente firmato con l'aggiudicataria CCC Costruzioni per il quale questo giudice difetta di giurisdizione (da ultimo Cds sez. V 09.06.2009 n. 3531) 9.1. I motivi non trattati si considerano assorbiti. 9.2 Non è possibile deliberare sulla richiesta di risarcimento del danno in quanto l'eventuale danno risarcibile è legato alla posizione che verrà assunta dalla ricorrente all'esito della rinnovazione procedimentale".

La suddetta sentenza è stata pubblicata dal TAR il 30 settembre scorso e il Consorzio Cooperative Costruzioni ha promosso ricorso in appello al Consiglio di Stato contro C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l., Elyo Italia s.r.l. Cofatech Servizi. Anche il comune si dovrà costituire ed ha affidato l'incarico all'avv. Lucchetti di Ancona.