Sconfitta a tavolino 0-6, tre gare a porte chiuse e 1200 euro di multa a carico del Recanati Calcio a 5 i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo per l’aggressione di un tifoso locale ad un giocatore ospite, fatto che portava alla sospensione della partita.

Ammenda di 600 euro a carico della Cures “perché propri sostenitori in campo avverso giungevano a diverbio con sostenitori della squadra avversaria causando la momentanea sospensione dell'incontro per circa tre minuti. Perché i medesimi sostenitori a seguito dell'aggressione di un proprio calciatore facevano indebito ingresso sul terreno di gioco creando una situazione di tensione e disordine, sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai tesserati”.

Questa invece la determinazione a carico del Recanati Calcio a 5:aziogenc5

Il Giudice sportivo, rilevato dagli atti ufficiali di gara che: - al minuto 4:59 del secondo tempo, mentre l'azione di gioco era regolarmente in svolgimento, persona non identificata presente sugli spalti faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e colpiva violentemente con un pugno all'altezza dell'occhio un calciatore della squadra avversaria, il quale, per effetto del colpo ricevuto, cadeva a terra manifestando evidente dolore. - altro soggetto non identificato in tale frangente faceva indebito ingresso sul terreno di gioco ulteriore soggetto e tentava di colpire altri calciatori della società avversaria. - successivamente, circa 30 persone non identificate, provenienti dalle tribune occupate dai sostenitori di entrambe le società, facevano indebito ingresso sul terreno di gioco, creando u situazione di grave tensione e disordine. Nell'occasione alcune delle persone presenti sul terreno di gioco spintonavano l'osservatore arbitrale presente in quel frangente sul campo danneggiandogli l’orologio. - il direttore di gara, stante l'assenza delle Forze dell'Ordine all'interno dell'impianto sportivo e nonostante gli sforzi compiuti dai giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, constatata l'impossibilità di riportare l'ordine e di garantire l'incolumità dei presenti si vedeva costretto a decretare la sospensione definitiva della gara emettendo il triplice fischio. - dopo circa 30 minuti dal triplice fischio finale, giungevano presso l'impianto sportivo i Carabinieri del comando di Porto Recanati che procedevano ad identificare il calciatore colpito che veniva in seguito accompagnato presso il Pronto Soccorso per le cure del caso. Considerato che la decisione del Direttore di gara di sospendere definitivamente l’incontro è stata determinata a causa di un grave atto di violenza commesso da uno spettatore sceso in campo in danno di un giocatore avversario, nonché dalla successiva invasione di campo di numerosi sostenitori presenti che ha fatto venire meno le condizioni. Visto l'art.62 NOIF comma 2 in forza del quale "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco", e comma 14 per il quale "Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’ arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’ art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti. Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 10 CGS la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. P.Q.M. Delibera: - di infliggere alla Soc. RECANATI CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; - di infliggere alla Soc. RECANATI CALCIO A 5 l'ammenda di Euro 1.200 nonché l'obbligo di disputare le prossime tre gare a porte chiuse per i fatti esposti in premessa, sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai tesserati.