ANCONA - Secondo il Tar Marche, nell’Ordinanza emessa il 9 gennaio scorso a seguito del ricorso presentato dalla Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), WWF ed altri soggetti per richiedere la sospensiva del calendario venatorio regionale e di vari provvedimenti emanati recentemente dalla Regione Marche in materia di caccia, non esiste un presupposto di pericolo per danno da ritardo, cioè il cosiddetto periculum in mora, tale da giustificare una pronuncia di sospensiva dell’efficacia di tali atti amministrativi.

L’ordinanza del TAR, infatti, dice testualmente che la domanda cautelare è respinta, in particolare perché il merito della questione sarà discusso dal TAR nella prossima udienza del 23 gennaio.

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